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  • Immagine del redattoreLuca Baj

Comunità energetiche in condominio

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», ha consentito la creazione di comunità energetiche da fonti rinnovabili da parte di soggetti che possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. La Comunità Energetica è un soggetto giuridico composto da un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano, nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, sebbene il soggetto terzo debba restare assoggettato alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. Per l'ammissione al servizio gli impianti di produzione facenti parte della configurazione o che rilevano per la configurazione, devono essere alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 ed entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva UE 2018/2011, avere potenza non superiore ai 200 kW. Sono ammessi solo gli impianti di nuova costruzione o i potenziamenti di impianti esistenti.


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