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AL "WHISTLEBLOWER" NON SI APPLICA ALCUNA ESIMENTE PER LE PROPRIE CONDOTTE ILLECITE

Aggiornamento: 20 mag 2023

Secondo, quanto, stabilito dall'articolo 54-bis del Dlgs n. 165 del 2001 le segnalazioni effettuate dal dipendente ai propri superiori di illeciti altrui, con l'effetto di impedire che il medesimo, in ragione di tali segnalazioni, possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure direttamente o indirettamente discriminatorie per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla denuncia. In ogni caso, l'applicazione al dipendente di una sanzione per comportamenti illeciti suoi propri resta dunque al di fuori della copertura fornita dalla norma, che non esime da responsabilità chi commetta un illecito disciplinare per il solo fatto di denunciare la commissione del medesimo fatto o di fatti analoghi ad opera di altri dipendenti.

Ne segue, dunque, il seguente principio di diritto tramite ordinanza della Corte di Cassazione del 9148 depositata in data 31.3.2023: «La normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguardia il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce una esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell'apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo ».

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