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Tutele del whistleblowing, dal 15 luglio


È stato approvato il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attua- tivo della direttiva europea n. 1937 del 2019 sul whistleblowing, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 63 del 15 marzo 2023. Si parte dal 15 luglio prossimo Le nuove disposizioni entreranno definitivamente in vigore dal 15 lu- glio 2023 per la maggior parte dei destinatari e saranno rivolte, in buona sostanza, sia agli enti pubblici, ad esclusione dei comuni con meno di 10mila abitanti, sia agli enti privati con più di 50 dipendenti, ovvero a quelli, fra i privati, che operano in alcuni specifici settori, come, ad esem- pio, nell’ambito di prodotti e mercati finanziari, della tutela dell’ambiente o dei trasporti, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers (letteralmente i soffiatori di fischietto o “segnalanti” nella traduzione italia- na del testo) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro «che segna- lano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sape- re nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione». Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del whistleblowing la funzione di «rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità» e di prevenire la commissione dei reati. L’ambito di applicazione oggettivo è esteso a tutti i casi in cui venga- no segnalate violazioni del diritto dell’Unione, definite come atti od omissioni illecite ovvero che vanificano l’oggetto e le finalità di norme del- l’Unione relative agli specifici settori individuati nell’allegato alla direttiva (fra i quali gli appalti pubblici, la prevenzione del riciclaggio e del finanzia- mento del terrorismo, la sicurezza dei prodotti, la tutela dell’ambiente e la salute pubblica etc..). Rimane esclusa dall’ambito di applicazione della di- rettiva la materia della sicurezza che resta di esclusiva competenza del legislatore nazionale.


Fonte: Guida al Diritto

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