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Whistleblowing: approvato il Decreto legislativo attuativo della Direttiva europea

A cura di Lègister


Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione dei whistleblower, ossia delle persone che segnalano attività illecite all’interno di un’organizzazione pubblica o privata. Il nuovo decreto disciplina in maniera organica la materia, superando la precedente frammentazione normativa e si propone di garantire un elevato livello di protezione a tali soggetti.


Ampliamento della protezione: a chi si applica e chi può segnalare le violazioni

Il nuovo decreto espande infatti il campo di applicazione della protezione, sia per quanto riguarda il contesto organizzativo che per quanto riguarda i soggetti segnalanti.

Sotto il primo profilo, esso si applica ai soggetti del settore pubblico ed ai soggetti del settore privato che nell’ultimo anno (i) hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati (a tempo indeterminato o determinato); (ii) avendo impiegato meno di 50 lavoratori subordinati, adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero operano nei settori regolamentati a livello europeo.

Sotto il secondo profilo, viene ampliata la platea delle persone con facoltà di segnalazione: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata non solo durante lo svolgimento del rapporto ma anche quando esso non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono acquisite nel corso della selezione), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento dello stesso (se le informazioni sulle violazioni sono acquisite nel corso del rapporto).


Riservatezza del segnalante e canali di segnalazione

I soggetti del settore pubblico e privato dovranno quindi attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza del segnalante, delle persone menzionate nella segnalazione e del contenuto della stessa. La gestione del canale di segnalazione viene affidata ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato o affidata ad un soggetto esterno con le stesse caratteristiche. L’ufficio interno o il soggetto esterno dovranno rilasciare avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione, dare diligente seguito alla stessa e fornire riscontro entro tre mesi dall’avviso di ricevimento. Le informazioni sul canale di segnalazione dovranno essere esposte e facilmente visibili nei luoghi di lavoro ovvero pubblicate in una sezione dedicata del sito internet. Infine, è comunque garantito un canale di segnalazione esterna gestito dall’ANAC.


Chi è il “facilitatore”

È prevista anche la figura del “facilitatore”, cioè chi fornisce supporto al segnalante durante il processo di segnalazione, la cui attività deve rimanere riservata ed al quale si applicano le medesime misure di protezione previste per il whistleblower (così come ai colleghi di lavoro e alle persone legate da stabile legame affettivo o da parentela entro il quarto grado).


Protezione del whistleblower e sanzioni per chi viola la normativa

Qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del whistleblower è vietata. Il decreto riformula altresì l’art. 4 della legge 604/1966 prevedendo tra le cause di nullità del licenziamento anche la segnalazione dell’illecito di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Sono previste sanzioni da € 5.000 a 30.000 per attività ritorsive a danno del segnalante o violazione dell’obbligo di riservatezza e da € 10.000 a 50.000 per la mancata implementazione dei canali di segnalazione o adozione di procedure non conformi.


Decorrenza degli obblighi

Le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, precisandosi che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati fino a 249, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.








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