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Sempre possibile impugnare la cartella esattoriale per nullità derivata

Si consolida ulteriormente, con recentissima pronuncia della Corte di Cassazione sez. Tributaria (n. 26660/2023), l'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale il contribuente raggiunto da cartella esattoriale fondata su avviso di accertamento mai notificato, può far valere la nullità della notifica dell'accertamento impugnando la cartella esattoriale.

La nullità (per omissione) della notifica dell'atto presupposto - l'accertamento - si deve considerare cioè propagata all'atto successivo - la cartella di pagamento -, il quale è pertanto inficiato per nullità derivata. Il contribuente, può quindi far valere detta nullità derivata impugnando sia l'atto presupposto che quello consequenziale, contestando in tal modo radicalmente l'intera pretesa tributaria, ovvero impugnando soltanto l'atto consequenziale. In tale seconda ipotesi, ritiene la Suprema Corte, è «consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo».

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