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  • Immagine del redattoreLuca Baj

Segnalazione in Centrale Rischi? Solo se in grave situazione patrimoniale

Ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del Cicr, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità. Si deve, quindi, trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza. È del tutto evidente, allora, che - contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente - nell’apprezzamento da compiersi circa l’esistenza di una sofferenza, ai fini della verifica circa la legittimità della segnalazione presso la Centrale rischi, entri sicuramente in gioco la consistenza patrimoniale del debitore. E ciò ben si comprende: il dato di una ipotetica alterazione del patrimonio può infatti concorrere a determinare l’insorgenza di quella situazione di grave difficoltà economica in cui la stessa sofferenza consiste. Basti pensare al caso in cui il debitore proceda a una gratuita dismissione di cespiti di valore: tale evenienza si traduce, come è ovvio, nell’impossibilità, da parte di quel soggetto, di far fronte alla propria inadempienza attraverso la monetizzazione dei detti beni.

A stabilirlo Sezione I, ordinanza 15 dicembre 2020 n. 28635 - Pres. Genovese; Rel. Falabella

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