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Limite di finanziabilità: non è elemento essenziale del contratto, ma integrativo del mutuo


Con l'ordinanza resa dalla Suprema Corte - Sezione I, del 20 gennaio 2023 n. 1748 (Pres. Bisogni; Rel. Perrino; Ric. Vasi e altro; Controric. Intesa Sanpaolo) è stato stabilito il principio in forza del quale in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità posto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, poiché la norma che lo pone non determina il contenuto del contratto, né è posta a presidio della validità di esso, ma è elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale. Non è, inoltre, norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» - la violazione della quale, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che s'intende proteggere, che è quello alla stabilità patrimo niale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. (M.Fin.)


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