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L'amministratore dimissionario è responsabile finché la sua sostituzione non è effettiva

Un recente pronuncia della Suprema Corte, pone l'attenzione su un tema rilevante nella sua apparente semplicità, e che in ogni caso ha riflessi concreti particolarmente significativi.

Si fa riferimento alla pronuncia n. 37012/2023 della quinta sezione penale della Cassazione, la quale si è trovata a pronunciarsi sulla estensione della responsabilità dell'amministratore dimissionario, nel caso di specie ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla omessa tenuta delle scritture contabili, nel contesto di una società in forte dissesto ed poco dopo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

In particolare la Suprema Corte evidenzia come risulti dirimente, perchè l'amministratore dimissionario possa andare esente da responsabilità, il momento di effettiva efficacia delle dimissioni rassegnate dal medesimo, posto che «la cessazione dall'incarico di amministratore unico di una società, per qualsiasi ragione, determina l'operatività dell'istituto della "prorogatio imperii", previsto dall'art. 2385 cod. civ., secondo cui detta cessazione ha effetto [...] soltanto in forza della sua avvenuta sostituzione con altro amministratore, con la finalità di assicurare la contestualità tra cessazione e sostituzione dell'amministratore, di talchè l'efficacia delle dimissioni o di qualsiasi altro istituto da cui derivi che la società rimanga privata dell'opera dell'amministratore dipende e decorre dall'avvenuta sostituzione». Il che nel caso sottoposto alla Corte non era avvenuto, non risultando alcuna nomina in sostituzione.

Alla luce della pronuncia richiamata, pertanto, emerge con chiarezza come sia opportuno che l'organo dimissionario sia consapevole della operatività dell'istituto della prorogatio imperii, in virtù della quale la sua responsabilità nella gestione, e quantomeno nella tenuta delle scritture contabili della società, si estenda a seguito delle dimissioni sino alla nomina ed effettiva sostituzione da parte del nuovo organo.

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