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Emissioni BOT

Il MEF annuncia l’emissione dei seguenti BOT e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:

termediari, per i BOT a 196 gg e a 153 gg, la commissione massima è fissata per entrambe nella misura dello 0,10%.

I BOT sono posti all'asta con il sistema di collocamento dell'asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.

I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.

I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento. L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).

Possono partecipare all'asta esclusivamente gli operatori "Specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, nonché gli "Aspiranti Specialisti", ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011.

In attuazione di quanto disposto nella Sez.II - Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, nei termini sopra indicati, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, con l'osservanza delle modalità stabilite nei decreti di emissione. Si ricorda che in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità previste nel decreto di emissione.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dai decreti di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nei decreti di emissione.


Roma, 23 giugno 2023

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