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  • Immagine del redattoreLuca Baj

Incompatibilità professionale del mediatore immobiliare


Con l’approvazione del disegno legge n. 822-B l’esercizio dell’attività di mediatore immobiliare è stata dichiarata incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore per il quale si esercita l’attività di mediazione. Pertanto il Disegno di Legge, che contiene diverse disposizione riguardanti la professione di agente d’affari in mediazione, richieste dalla Commissione Europea, ha definitivamente chiarito il rapporto professionale tra il mediatore immobiliare e l’amministratore condominiale, questa seconda figura infatti, operando nel medesimo settore dell’agente rende incompatibile lo svolgimento di entrambe le professioni. Pertanto chi svolge abitualmente l’attività di mediazione immobiliare non potrà occuparti contemporaneamente dell’attività di amministrazione di condomini. Nel corso degli anni entrambe le suddette professioni sono state oggetto di diverse disposizioni di legge che hanno previsto specifici obblighi e doveri da rispettare per poter eseguire l’attività al meglio, pertanto, questa nuova norma deve essere interpretata come una possibilità per le aziende di specializzarsi in un unico settore.


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