Adeguamenti statutari per gli Enti del Terzo settore
Con Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornito ulteriori chiarimenti sull’effettuazione degli adeguamenti statutari previsti per gli Enti del Terzo settore.
I presenti chiarimenti, che seguono quelli già forniti con Circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018 (cfr. contenuti correlati), riguardano l’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore, secondo cui gli enti iscritti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale “si adeguano alle disposizioni inderogabili … (dello stesso) entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore”, potendo “entro il medesimo termine… modificare i propri statuti con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Il medesimo comma 2 prosegue inoltre disponendo che “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, ODV e APS”.
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