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STRUMENTI PROBATORI ALTERNATIVI AL DEPOSITO BILANCI PER NON FALLIRE


La Suprema Corte, con la sentenza della Sez. I, 15 aprile 2019, n. 10509, ha stabilito che, in tema di fallimento, ed ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all’art. 15, comma 4, I. fall, che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non sono espressamente menzionati nell’art. 1, comma 2, l.fall.. Pertanto, se pure il bilancio d’esercizio può dirsi canale privilegiato per la valutazione prevista dall’art. 1 comma 2 L.F. in quanto la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, tuttavia, la verifica della sussistenza dei requisiti di “non fallibilità” è un campo d’indagine particolarmente aperto e disponibile, nel quale il termine naturale di riferimento sono le scritture contabili dell’impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare la presenza o meno dei requisiti dimensionali, con la piena utilizzabilità dell’intero corredo contabile della stessa impresa e secondo l’ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente.


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