top of page
  • Immagine del redattoreLuca Baj

Distributed Ledger technology e smart contract: Italia prima tra i paesi ue ad introdurre definizion


Dal 12 febbraio 2019 è in vigore il “Decreto Semplificazioni” (d.l. 135/2018 coordinato con la legge di conversione 12/2019). Di estrema rilevanza l’art. 8ter, che riporta le definizioni normative degli smart contract e delle DTL. Ai sensi della nuova normativa infatti, le Tecnologie basate su registri distribuiti (le DTL appunto) sono riconducibili a quelle tecnologie e protocolli informatici che utilizzano un registro condiviso, replicabile, accessibile simultaneamente e decentralizzato su basi crittografiche, tale per cui sia consentita la «registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili». Gli smart contract sono invece definiti come quei programmi che operano su DLT, e la cui esecuzione vincola in via automatica due o più parti sulla base di effetti predefiniti, si specifica tra l'altro che il requisito della forma scritta è soddisfatto dalla identificazione informatica delle parti, effettuata tuttavia attraverso un processo ancora da regolare sulla base delle future Linee Guida.

L’Italia è il primo tra tutti gli Stati Membri dell’UE ad aver introdotto nell'ordinamento nazionale queste definizioni, peraltro evidenziando altresì le possibili conseguenze delle caratteristiche tecnologiche, in particolare per quanto riguarda la produzione dei possibili effetti giuridici derivanti dall’utilizzo di tali tecnologie. Resta fermo il fatto che l’intervento legislativo italiano non può certamente ritenersi risolutivo, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso Legislatore ha previsto la necessità di elaborare apposite Linee Guida entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, onere che ricade sull’Agenzia per l’Italia Digitale.

bottom of page