Revoca dell’apertura di credito – Segnalazione in Centrale Rischi – Debito in contestazione – Assenz
E’ illegittimo il recesso dall’apertura di credito in conto corrente, operato dalla banca, con modalità tali da rendere il cliente edotto della chiusura del rapporto, in data successiva a quella in cui gli effetti dello stesso recesso si sono prodotti: l’abusiva revoca dell’affidamento è idonea di per sé a ledere l’affidabilità e l’immagine sociale del correntista, senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno. E’ altresì illegittima la segnalazione nella categoria di “sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e in CRIF S.p.A. che sia stata eseguita in mancanza del dovuto preavviso al cliente (il quale, per risultare effettivo, deve sostanziarsi in una informativa completa, chiara e tempestiva) e in corrispondenza di un credito sottoposto a contestazione giudiziaria, avente i caratteri della serietà e della non manifesta infondatezza: ne consegue un danno non patrimoniale - sub specie di danno alla reputazione personale - da ritenersi in re ipsa, liquidabile in via equitativa. (Nel caso di specie, in particolare, in conseguenza dell’accertamento dell’abusiva revoca dell’affidamento e delle illegittime segnalazioni, effettuate dalla banca a danno del cliente, è stato riconosciuto un risarcimento pari, complessivamente, a € 8.000,00).
Tribunale Paola 09 marzo 2018
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