IL PROFESSIONISTA RISPONDE DEL PREGIUDIZIO AL CLIENTE ANCHE SENZA PROVA CERTA DEL DANNO
Con la sentenza n. 25112 del 24 ottobre 2017 la Cassazione ha stabilito che, a seguito del pregiudizio subito dal cliente, l'avvocato o il commercialista rispondono anche senza prova certa del danno causato da una loro inattività, per esempio una mancata impugnazione.