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La Cassazione ritorna sul caso dei buoni postali fruttiferi serie “Q/P”

l caso dei buoni postali della serie “Q/P” non sembra vedere una fine. I buoni della serie “Q/P”, prevista dal Dm 13 giugno 1986, acquistati dopo l’emissione di tale decreto, erano strati emessi sul supporto cartaceo della precedente serie “P”, di durata trentennale, e recante sul verso una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell’impressione a stampa dei precedenti buoni della serie “P”, riferita alla quantificazione degli interessi per l’arco di un ventennio, timbro che però non si sovrappone integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo visibile la previsione della precedente serie “P” relativa all’ultimo decennio.

Su questo punto l’Arbitro bancario e finanziario, i tribunali ordinari e le Corti di Appello hanno sempre tutelato il diritto degli investitori a vedersi riconosciuti i maggiori interessi dovuti all’erronea apposizione della nuova stampigliatura imposta dal D.M. 13.06.1986. La VI Sezione civile, con l’Ordinanza 87/2023, è tornata sul caso controverso affermando quanto segue.

Non sembra si possa seriamente dubitare – scrive la Corte - che l’apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l’ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell’affidamento sull’altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione tra- smessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l’errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 c.c. in relazione all’art. 1428 c.c.): qui non solo non c‘è la volontà dell’ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c’è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustap- posizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l’una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie “Q/P”, l’altra, preesistente, quelli della serie “P”.


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