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impugnazione della delibera condominiale non indicata nell'ordine del giorno

Il Legislatore con l'introduzione dell'art. 66 delle disposizioni al Codice Civile, ha voluto enfatizzare l'importanza della convocazione dell'assemblea. Ovvero del documento che i condomini devono ricevere entro 5 giorni prima dalla data di prova convocazione dell'assemblea.

Tale documento, infatti, deve contenere l'indicazione dei punti che saranno oggetto della prossima assemblea, oltre a riportare anche allegati inerenti a tali punti, così da rendere maggiormente edotti i condomini e a rispettare il principio di trasparenza ed, appunto, informazione.

Tuttavia, nel caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione, la delibera sarà annullabile ex. art. 1137 c.c.. Pertanto tutti coloro che vorranno far valere tale annullabilità dovranno impugnare il verbale di assemblea entro 30 giorni dalla data della delibera, per i condomini presenti, o 30 giorni dal ricevimento di una copia del verbale, per i condomini assenti in assemblea.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9755/2021 ha chiarito che la delibera è annullabile anche nel caso in cui l'avviso di convocazione non riportava punti all'ordine del giorno discussi in assemblea. Il principio richiamato dal Tribunale è quello secondo cui: "in materia di delibere condominiali, l'assemblea non può deliberare su argomenti che non siano stati specificamente posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, e pertanto l'eventuale delibera prodotta deve essere annullata".



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