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COMUNIONE: E' POSSIBILE LOCARE IL BENE PER IL SINGOLO COMUNISTA, SENZA L'ATRUI CONSENSO?

Singolare fattispecie affrontata dalla Suprema Corte, Sez. 3, con ordinanza n. 6338 del 02/03/2023, che ha stabilito che quando il potere di disposizione sul bene immobile è di piu’ soggetti nella forma della comunione in senso specifico ex articolo 1100 c.c., i comunisti possono, rinunciando al godimento diretto, concederla in locazione a terzi ed anche a taluno soltanto dei contitolari. Ne deriva, pertanto, che il comproprietario ha facoltà di concedere in locazione la cosa comune anche nei limiti della propria quota ideale. Nonostante, infatti, quanto stabilito dall’articolo 1105 c.c., secondo il quale tutti i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune, la predetta disposizione normativa non limita l’autonomo potere di disposizione di ciascun partecipante alla comunione sulla sua quota ideale della cosa comune (articolo 1103 c.c.), essendo, dunque, il titolare della predetta, libero di disporne, nei limiti indicati in precedenza.

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