Spese ordinarie e vendita dell’immobile
In condominio sono frequenti i casi in cui il proprietario che aveva deliberato favorevolmente ad una spesa di gestione e nel corso di tale gestione venda l’immobile, ci si è chiesti, pertanto, chi debba continuare a pagare le suddette spese dopo la vendita del suddetto immobile. Nel rapporto tra venditore ed acquirente, salvo che non sia stato diversamente convenuto tra le parti, vige il principio generale della personalità dell’obbligazione, secondo cui è chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore alla vendita. In altri termini, come sottolineato da diverse sentenze della Corte di Cassazione, si riporta la più importante n.10235 del 2 maggio 2013 della Corte di Cassazione, il menzionato art. 63 disp. att. c.c. costituisce, per certi aspetti, un'applicazione specifica dell'art. 1104, comma 3, c.c. relativo alla comunione in generale, con la previsione della limitazione in base alla quale l'obbligazione del cessionario, caratterizzata dal vincolo di solidarietà con quella del condomino cedente, investe soltanto i contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.