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  • Immagine del redattoreLuca Baj

Costituzione servitù in condominio


La servitù è un diritto reale di godimento su cosa altrui, che consiste nel peso o limitazione imposta a un fondo (c.d. servente) per l’utilità di un altro fondo (c.d. dominante). Per poter costituire una servitù, il codice civile riconosce sostanzialmente due modi: il primo che da vita alle c.d. servitù volontarie, ovvero la costituzione avviene mediante un contratto trascritto presso i pubblici registri; oppure giudizialmente, mediante sentenza, senza necessità di un consenso del proprietario del fondo servente, c.d. servitù coattive. In particolare in condominio è frequente individuare delle servitù di passaggio, c.d. prediali, ovvero quelle servitù volte ad utilizzare un fondo di proprietà altrui per il passaggio. In questo caso è necessario che vi siano delle condizioni per richiedere il riconoscimento di una servitù di questo tipo, è necessario, infatti che vi sia un fondo intercluso, ovvero un fondo che non possa godere di un accesso alla pubblica via, in quanto circondato da fondi appartenenti ad altri soggetti. La servitù di passaggio consentirebbe ai proprietari del fondo interludio il passaggio sul fondo servente per poter così raggiungere la pubblica via.