La qualifica del fideiussore non è assorbita dal debitore principale
Con ordinanza del 16 gennaio scorso, la Suprema Corte si è trovata ad affrontare un regolamento di competenza per un caso afferente un mutuo assistito da fideiussione, fattispecie che le ha consentito di superare il proprio tradizionale orientamento, in virtù del quale la rilevanza era posta sull’attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore. La nuova e recente pronuncia riveste enorme importanza, poiché ribalta tale orientamento, statuendo che «Deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)». Mentre l’orientamento tradizionale faceva leva sulla accessorietà che connota la obbligazione fideiussoria, il principio sancito dalla ordinanza richiamata fa proprio quanto sancito dalla CGUE, laddove ha previsto che in tema di garanzie le «regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a “qualsiasi contratto” stipulato tra professionista e consumatore» e che pertanto «l’oggetto del contratto è quindi irrilevante». Nel bilanciamento tra l’accessorietà propria del contratto fideiussorio e la tutela del consumatore, secondo gli Ermellini non può che prevalere la seconda, anche in considerazione del fatto che la accessorietà mai potrebbe (o dovrebbe) essere spinta fuori dal contesto che le è proprio sino ad incidere sulla qualificazione del contraente. Il principio enunciato è stato reso nel contesto di un regolamento di competenza relativo al foro territoriale, ed infatti la qualifica di consumatore, per la quale come noto è previsto un foro esclusivo ed inderogabile, assume estrema rilevanza nel momento di individuazione del Foro competente per l’instaurazione di un contenzioso afferente la fideiussione stessa.