Credito al consumo dopo la sentenza Lexitor
Sulla scorta del principio interpretativo dettato dalla CGUE si sono determinate conseguenze operative di rilievo in merito alla rimborsabilità dei costi c.d. up front e, più in generale, sul criterio di rimborsabilità degli oneri commissionali nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore. Infatti, la sentenza avrebbe superato ogni distinzione tra costi up front e costi recurring, prevedendo il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi. Banca d’Italia è intervenuta chiedendo agli operatori di provvedere, sia per i nuovi contratti di credito ai consumatori, sia per quelli in essere, di assicurare alla clientela, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del “costo totale del credito” includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. L’ABF, che da sempre aveva ritenuto l’irriducibilità dei costi upfront, attraverso una completa ricostruzione di diritto, conclude ritenendo che l’art.125-sexies TUB (secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”) vada letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, “come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”.