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  • Immagine del redattoreLuca Baj

BCE: impegno a monitorare la diffusione di criptovalute


Secondo la BCE, le valute digitali non rientrano nella nozione di moneta avente corso legale e non possono considerarsi tali. Le cripto valute non possono essere qualificate neppure come moneta elettronica ai sensi della Direttiva 2009/110/CE poiché: (i) non sono emesse da un’autorità pubblica centrale e non hanno alcun valore né intrinseco né estrinseco; (ii) non vi è alcuna garanzia che vengano accettate come mezzo di pagamento; (iii) gli utenti non sono sufficientemente protetti da un adeguato quadro normativo; (iv) sono estremamente volatili e possono subire estreme oscillazioni di prezzo, esponendo i portatori a potenziali rilevanti perdite.

L’atteggiamento della BCE è assai critico sulla diffusione delle criptovalute, anche per quanto concerne le banche centrali europee. L’emissione di Central Bank Digital Currencies nell’area dell’euro non appare attualmente giustificata. Considerando l’attuale uso degli strumenti di pagamento nell’UE, mentre i pagamenti non in contanti nell’UE continuano a crescere, il contante resta generalmente un mezzo di pagamento popolare in tutta l’area dell’euro. Inoltre, oltre al contante, i cittadini e le imprese europei hanno accesso a una vasta gamma di strumenti di pagamento elettronici sostenuti da solide infrastrutture. Da novembre 2018, ad esempio, il servizio TIPS (TARGET Instant Payments Settlement) consente ai prestatori di servizi di pagamento di offrire trasferimenti di fondi ai propri clienti in tempo reale e 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno. In altri termini, i privati e le imprese possono trasferire denaro tra loro in pochi secondi, indipendentemente dagli orari di apertura della loro filiale di riferimento.