La Cassazione sulla nullità dei contratti finanziari
«La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro». Questo è il principio di diritto con il quale le Sezioni unite della Cassazione hanno risolto la questione dell’esatta determinazione degli effetti e delle conseguenze giuridiche dell’azione di nullità proposta dal cliente in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli che derivi dall’accertamento del difetto di forma del contratto quadro, e in particolare dell’estensione degli effetti della dichiarazione di nullità anche alle operazioni che non hanno formato oggetto della domanda proposta dal cliente. Per la Suprema corte, in sostanza, la nullità di cui all’articolo 23 del Tuf può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, ma l’intermediario può contrastare l’uso selettivo delle nullità da parte del cliente appellandosi al principio di buona fede.