top of page
  • Immagine del redattoreLuca Baj

Cassazione: non si tratta di mutuo se non vi è erogazione


La sentenza della Cassazione n. 20896/2019, in materia, pur riguardando il profilo della ammissione al passivo fallimentare di un credito vantato da un istituto di credito, ha nuovamente fatto chiarezza sulla natura effettiva e sostanziale del contratto di mutuo che null’altro sia che la rinegoziazione di altro. Il mutuo così stipulato non porta ad una effettiva erogazione, ma semplicemente ad una scritturazione contabile. Non sussiste quindi un trasferimento patrimoniale con consegna della provvista, trattandosi, ad avviso della Suprema Corte, di un’operazione di natura meramente contabile. La Cassazione quindi esclude che si configuri un contratto di mutuo che, come noto, implica la consegna delle somme di denaro che ne costituiscono oggetto, difatti, “per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, comunque la traditio deve, per essere tale, realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario”; il negozio posto in essere dalle parti, esclusa la riconducibilità al contratto tipico di mutuo, risulterebbe quindi assimilabile ad un’ipotesi di “pactum de non petendo ad tempus”. Il valore della pronuncia in esame, inoltre, si apprezza sotto il profilo della individuazione delle conseguenze dell’assenza della erogazione delle somme, allorquando riconduce il negozio ad un’ipotesi di “pactum de non petendo ad tempus”. Tale qualificazione, a ben vedere, reca con sé molteplici impatti sotto i profili di (i) inesigibilità immediata (o esigibilità differita) del credito della banca, (ii) potenziale inaccoglibilità di una domanda di ammissione al passivo basata sullo stesso “mutuo” riqualificato quale “pactum de non petendo ad tempus”, e (iii) inefficacia delle garanzie acquisite.