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  • Immagine del redattoreLuca Baj

Famiglie di fatto e regolare convocazione all’assemblea


Con la Legge 20/05/2016 n. 76 sono state riconosciute nel nostro ordinamento le c.d. “unioni civili” e le c.d. “unioni di fatto”, che concernono sia coppie eterosessuali che omosessuali. In particolare è opportuno chiarire che fino a prima dell’introduzione di tale normativa, l’unica unione normata era quella riconosciuta mediante l’atto giuridico matrimoniale tra uomo e donna, successivamente definita anche come “famiglia legittima”. Oltre a questo rapporto, nel nostro ordinamento vi erano altre disposizioni legislative che definivano, però, i soli rapporti tra genitori e figli. Da qui l’esigenza, colmata dalla Corte di Cassazine, di riconoscere anche altre figure, come per esempio quella di convivenza more uxorio. Tuttavia, nonostante i grossi passi in avanti della Cassazione il nostro Legislatore era sempre fermo alla definizione sancita nel Codice del 1942. Questo fino al 2016, quando finalmente sono state , appunto, normate altri tipi di unioni. Fatta questa breve introduzione, è opportuno affrontare quelle che sono le modifiche e gli adeguamenti che deve sostenere l’amministratore di condominio nel momento della convocazione assembleare. Questo in quanto l’ art. 69 della L. 76/2016 , che disciplina l’aspetto economico e patrimoniale delle unioni civili e delle convivenze di fatto, all’art. 1, comma 13, sancisce che: “l regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni”.