Rimborsabili le ritenute sugli interessi da operazioni di cartolarizzazione
La Corte di Cassazione è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla assoggettabilità a ritenuta a titolo di acconto degli interessi attivi maturati su conti correnti accesi da società di cartolarizzazione, su cui confluiscono i flussi derivanti dall’incasso dei crediti oggetto di cartolarizzazione. L’ordinanza della corte, denominata “Ordinanza 2019” riprende i principi sanciti dalla stessa Corte con la sentenza n. 10885/2015. In particolare con l’ordinanza la Corte ha ribadito il fatto che le SPV 130 godono di un regime di separazione patrimoniale secondo cui il patrimonio dell’operazione è vincolato al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, così come sancito dall’art. 3, comma 2 della Legge sulle Cartolarizzazioni. Pertanto la diretta conseguenza è che fintanto che si rispetta il vincolo di destinazione la SPV non può disporre dei flussi di liquidità e nemmeno dei loro interessi. Tuttavia bisogna riconoscere che la Legge sulla Cartolarizzazione ha un vuoto normativo in quanto non prevede uno specifico regime fiscale per i patrimoni separati costituiti per le cartolarizzazioni. La svolta portata dall’Ordinanza 2019 riguarda il fatto che la corte ha ritenuto che, a riguardo, trova applicazione il 4 comma dell’art. 26 del DPR 600/73 secondo cui le ritenute alla fonte si applicano a titolo di acconto nei confronti delle società ed enti commerciali elencati all’art. 87 del TUIR e pertanto anche alle SPV 130 quanto le stesse sono destinatarie di ritenute alla fonte.