SQUILIBRIO FINANZIARIO E PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ: NO AL RIMBORSO FINANZIAMENTO SOCI
Con la sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12994, si assiste ad una delle prime decisioni sul tema della disciplina dettata dall’art. 2467 c.c..
E' affermato il principio secondo cui la postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera determinando una temporanea inesigibilità ex lege del credito al rimborso pur contrattualmente “scaduto”, inesigibilità che perdura fino a quando la società resta nella situazione di squilibrio prevista dal secondo comma della disposizione. Quando, quindi, lo squilibrio patrimoniale e finanziario della società permane non può essere accolta la richiesta di rimborso del finanziamento proveniente dal socio. E' dovere dell’organo amministrativo adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a testare la salute patrimoniale-finanziaria in pendenza di una richiesta di rimborso di un finanziamento soci, e a valutare di conseguenza se “eccepire” o meno la postergazione già in sede stragiudiziale. La Suprema Corte precisa che la sussistenza dello squilibrio di cui al secondo comma dell’art. 2467 c.c. è rilevabile d’ufficio dal giudice. Inoltre, è stato chiarito che il giudice deve valutare la persistenza del predetto squilibrio al momento della decisione; pertanto, se in corso la società recupera l’equilibrio patrimoniale-finanziario, la richiesta di rimborso del socio deve essere accolta.

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