Segnalazione Illegittima in Crif, chi prova il danno?
La Crif è l’ente che gestisce il principale sistema di informazioni creditizie in Italia (EURISC), il quale rappresenta un complesso di informazioni creditizie, relative per lo più ad esposizioni debitorie nei confronti degli intermediari di credito. I dati relativi ai crediti in sofferenza, per i finanziamenti richiesti da consumatori ed imprese, vengono raccolti direttamente dagli istituti di credito, anche se, a differenza della Centrale Rischi di Banca d’Italia, in Crif i dati dei “cattivi pagatori” sono visionabili segnalati, sin dal principio della sofferenza. La segnalazione in Crif non ricade infatti entro i criteri previsti per la segnalazione in Centrale Rischi, e pertanto potrebbe essere segnalato anche il mero ritardo nel pagamento delle rate. Resta comunque fermo il fatto che potrebbero profilarsi segnalazioni illegittime, le quali comporterebbero comunque il rischio di diniego di future richieste di finanziamento. In ogni caso la illegittima segnalazione, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale. Così ha recentemente deciso la Cassazione (ordinanza 207/2018). La Corte ha infatti precisato che una segnalazione illegittima non fa scattare automaticamente il diritto alla liquidazione del danno patrimoniale, in quanto grava su colui che faccia valere la illegittimità della segnalazione la prova del danno economico subito. Più precisamente «in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione […] il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'art. 2050 c.c., il danno, e in particolare la "perdita", deve essere sempre allegato e provato da parte dell’interessato»