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  • Immagine del redattoreLuca Baj

ASSEGNI NON TRASFERIBILI: LE SANZIONI SI ALLEGGERIRANNO


Finalmente dopo che il Mef si è accorto – anche in considerazione delle numerose campagne promosse dalle associazioni dei consumatori e il faro della stampa - del problema sanzionatorio applicato agli assegni privi della clausola di non trasferibilità ed avviato una ricognizione, censendo poco meno di 2mila casi (alla scorsa primavera), è arrivato l’art. 9bis introdotto con il decreto legge 119/2018, approvato in via definitiva in Legge e il collegato alla Manovra, che prevede l’applicazione di sanzioni PROPORZIONALI.

Quindi diminuiscono le sanzioni in caso di violazioni antiriciclaggio per gli assegni fino a 30mila euro emessi senza la clausola di non trasferibilità.

Pertanto, le sanzioni in caso di violazioni antiriciclaggio per gli assegni fino a 30mila euro emessi senza la clausola di non trasferibilità passano dall'attuale minimo di 3mila euro al 10,00% dell'importo trasferito. Lo sconto verrà applicato anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto fiscale.

Stabilendo la percentuale del 10,00%, piuttosto che la sanzione fissa di 3mila, il legislatore propende per una maggior proporzionalità delle sanzioni, troppo afflittive nei casi in cui i soggetti in buona fede hanno utilizzato il vecchio libretto degli assegni senza la clausola di non trasferibilità. La diminuzione delle sanzioni minime avrà effetto anche sull'istituto dell'oblazione ossia il meccanismo secondo il quale il soggetto che riceve la sanzione antiriciclaggio può estinguere il procedimento, senza arrivare al verdetto finale, pagando il doppio del minimo. Attualmente il costo dell'oblazione era pari almeno a 6 mila euro, mentre in futuro tale importo andrà calcolato avendo come riferimento il nuovo minimo del 10.00%.

Corre ricordare che il regime sanzionatorio precedentemente in vigore è passato dall'1% al 40% dell'importo esposto nell'assegno 'irregolare', poi modificato in sanzioni variabili tra 3mila e 50mi

la euro, con la possibilità di avvalersi del diritto all'oblazione pagando due volte il minimo della sanzione prevista, passando a 6mila euro fissi, per poi arrivare ai giorni nostri con l’introduzione dell’art. 9bis al 10,00% del valore dell’assegno fino a 30mila euro.

Importate la precisazione che l’art. 49, comma 5 del DL 231/07 resta invariato, quindi in presenza di assegni emessi per importi pari a superiori a Mille euro si dovrà procedere ad apporre i riferimenti del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. In caso di mancato adempimento verranno irrogate le sanzioni previste che vanno da un min. di euro 3mila ad un max di 50mila.

Con l’introduzione dell’art. 9 bis che andrà ad integrare l’art. 63 del DLGS 231/2017, attraverso l’aggiunta del comma 1bis, si dovrà considerare nel caso di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 67 dello stesso decreto, l’applicazione della penalità minima. Resta salva la possibilità di proposizione avanti alla Ragioneria territoriale dello Stato di memoria difensiva, che se validamente argomentata e valutata dall’organo competente (no recidività – assegni emessi a favore di familiari o per giroconti…. e non riconducibili ad attività di riciclaggio) potrà addirittura portare all’archiviazione della richiesta sanzionatoria.

FINALMENTE QUERELLE TERMINATA - ERA ORA

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