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  • Immagine del redattoreLuca Baj

Il dovere di buona fede nei contratti


Un utente aveva concordato un piano telefonico che prevedeva ottanta euro bimestrali, ma nella prima fattura si era trovato dei costi ulteriori per servizi mai richiesti né accettati. L’utente quindi cercava di risolvere bonariamente la contesa ma la società eccepiva come tali servizi dovessero essere disdetti entro sette giorni dalla ricezione dell’SMS di attivazione. L’utente si rivolgeva a Confconsumatori per vedere riconosciute le proprie ragioni. La vicenda sfociava in un giudizio nel quale la compagnia veniva condannata al pagamento di un indennizzo pari a 1420 euro oltre alle spese sostenute. L’associazione Confconsumatori ribadisce che esistono precisi obblighi a carico delle compagnie telefoniche che sono direttamente responsabili in forza del principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come previsto dall’art. 1175 e 1375 c.c. La compagnia, in particolare, ha l’obbligo di informare tempestivamente l’utente di anomalie nei consumi ed eventualmente di procedere alla sospensione cautelativa del servizio. In assenza di tali informazioni, la compagnia telefonica deve ritenersi inadempiente nei confronti del consumatore, con conseguente riconoscimento a favore di quest’ultimo del diritto a non corrispondere l’intera somma fatturata.


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