Consenso privacy: la Cassazione interviene sulle caratteristiche
La Suprema Corte con sentenza del 2 Luglio 2018, n. 17278, pone definitivamente l’accento sulle caratteristiche irrinunciabili del consenso, il quale deve essere espresso liberamente e di facile individuazione.
Il consenso è solo una delle basi giuridiche previste dal GDPR.
Secondo quanto sancito dall’art. 4 del Regolamento Europeo n. 2016/679 il consenso deve intendersi come qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
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