La responsabilità limitata dell'amministratore di condominio
Secondo il recente orientamento giurisprudenziale, la figura di amministratore di condominio riveste una posizione di garanzia, che impone l’obbligo di rimuovere ogni pericolo che discenda dalla rovina di parti comuni, attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Dottrina si è chiesta pertanto se tale dovere possa tradursi nell’obbligo di convocare l’assemblea per spingerla a deliberare le opere necessarie. Considerando che l’amministratore riveste all’interno del condominio una posizione di semplice mandatario e che pertanto le sue facoltà sono limitate e subordinate alle volontà dell’assemblea, l’unica certezza rimane la responsabilità penale e civile, in capo allo stesso, in relazione alle lesioni o ai danni derivati dall’aver omesso di far riparare le parti comuni.
