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  • Immagine del redattoreLuca Baj

Immobile occupato dal mobilio del conduttore


Secondo la sentenza numero 20146 del 2018 della I Sez. Civ. della Corte di Cassazione, deve ritenersi inadempiuta l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato prevista dall'art. 1590 c.c. qualora il conduttore lasci il mobilio nell'immobile. In tal caso il locatore non ne riacquista, di fatto, la completa disponibilità. Di fatto, il proprietario con la presenza nel proprio alloggio dei mobili del conduttore, non può utilizzare l’immobile. Pertanto, la mora e gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. si producono anche ove il locatore torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato dal mobilio del conduttore.La sentenza della Cassazione assume particolare importanza, vista la frequenza di casi in cui il conduttore lascia il mobilio all’interno dell’immobile.


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