top of page
  • Immagine del redattoreLuca Baj

La Cassazione sul foro del consumatore


La Sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1951/2018 ha stabilito che “sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione dell'art. 33, secondo comma, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, e che la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola”.


Post correlati

Mostra tutti