La Cassazione sul foro del consumatore
La Sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1951/2018 ha stabilito che “sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione dell'art. 33, secondo comma, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, e che la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola”.

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