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Risarcimento anche senza mobbing


Il caso trattato dalla Cassazione riguardava un lavoratore demansionato. La Corte, dopo aver escluso la configurabilità di mobbing, ha previsto, in ogni caso, il risarcimento per il demansionamento vessatorio perpetrato dal datore di lavoro. "Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di natura asseritamente vessatoria il giudice del merito, pur nell'accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità di una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, seppure non accomunati dal fine persecutorio, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili". (Cass. Civ. n. 3871/2018)