Nessuna agevolazione se non si paga una rata
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n.13133/2018 si è espressa sul ricorso di un contribuente che aveva optato per l'adempimento dilazionato delle imposte che era tenuto a versare al Fisco. Secondo la Corte è applicabile l’art. 8 co. 3-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997 (e successive modifiche) pertanto “in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione dell’apposito invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.” La Corte ha quindi stabilito che decade dal beneficio della rateizzazione il contribuente che ometta di versare al Fisco anche una sola delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di adesione al processo verbale di constatazione. L'inadempimento, dunque, legittima l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta oltre a interessi e sanzioni.

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