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Contratto di Advisoring; la legittimazione a far valere la nullità


Con riferimento al contratto di cd. advisoring, il regime di cui all’art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 – che prevede la forma scritta “ad substantiam"”, a pena di nullità, rilevabile d’ufficio ed eccepibile anche dalla controparte della P.A. – prevale su quello previsto dall’art. 23, comma 3, TUF – che prevede che la mancanza della forma scritta sia rilevabile dal solo cliente e quando cliente sia una P.A..Così si è espressa la Corte di Cassazione nell' Ordinanza n. 25631/2017.


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