Rimborsi, quando è possibile ottenerli
Secondo il regolamento europeo, in caso di cancellazione per motivi indipendenti dal vettore aereo, il risarcimento non è dovuto, sono restituibili solo le tasse aeroportuali. La normativa europea prevede che il rimborso sia dovuto esclusivamente se è la compagnia aerea a cancellare il volo, quindi protestare è quasi inutile. Le compagnie ferroviarie Trenitalia e Italo, in alcuni casi, rimborsano il prezzo dell'intero biglietto anche se è il passeggero che rinuncia a salire sul treno. Una via per obbligare la compagnia aerea al rimborso è quella della causa civile, ma in questo caso bisogna valutare con molta attenzione, per esempio quando i biglietti sono costati una fortuna, in quanto le spese giudiziarie potrebbero essere più alte del volo stesso.
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